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AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN TURCHIA

AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN TURCHIA

 

Nel diritto turco l’affidamento é regolato dal Codice Civile entrato in vigore con la legge n. 4721 del 2001. Secondo quanto stabilito in tale corpo legale, i diritti di custodia del genitore iniziano con la nascita del bambino e proseguono fino al diciottesimo anno d’eta. Dunque, si ritiene che il bambino rimanga sino a quel momento sotto la custodia del padre e della madre. Tuttavia, in caso di divorzio o separazione, la corte potrebbe affidare il bambino ad uno solo dei genitori.

 

Secondo quanto stabilito dall’art. 336 del codice civile turco, “I genitori dovrebbero esercitare la custodia insieme fintanto che duri il matrimonio. Nel caso in cui termini la vita insieme ovvero avvenga una separazione, il giudice potrebbe affidare la custodia ad uno dei coniugi”.

 

Di conseguenza, nella legislazione turca vi é solo l’affidamento esclusivo, il termine “affidamento congiunto” non esiste. Pertanto, in caso di divorzio, la corte affidera’ la custodia ad un solo genitore; i diritti del genitore non affidatario sono limitati ai diritti di visita, organizzata dalla Corte. Il genitore affidatario deve sottostare al diritto di visita stabilito dalla Corte.

 

A determinare la custodia non vi sono motivazioni specifiche, ogni caso viene considerato autonomamente. Nel prendere la decisione, il giudice considerera’ diversi fattori, tra cui anche le condizioni economiche del genitore, se il genitore é in grado di permettersi i costi del bambino in termini di educazione e vita sociale.

 

Nel determinare quale sia l’interesse migliore per il bambino, l’impiego, il salario e lo stile di vita dei genitori giocano un ruolo fondamentale. In quanto i neonati necessitano delle cure materne, la loro custodia viene solitamente affidata alla madre.

 

Nel caso in cui il coniuge che abbia la custodia voglia andare in un altro paese, deve informare di tale fatto la corte, in quanto questa regolera’ il diritto di visita del genitore non-custodiale in base agli stili di vita e alle localita’ dei genitori. La corte regolera’ il diritto di visita in maniera diversa nel caso in cui il genitore che abbia la custodia viva all’estero: in tal caso la corte potrebbe decidere che il bambino passera’ le vacanze estive con il genitore che non abbia la custodia.

 

Nel caso in cui il genitore che abbia la custodia decida di trasferirsi in un altro paese senza avvertire previamente la corte, violera’ il diritto di visita del genitore non-custodiale e quest’ultimo potrebbe ricorrere alle istituzioni ufficiali basandosi sulla Convenzione sugli aspetti Civili della Sottrazione Internazionale di minori.

 

L’assemblea delle Camere Civili afferma in una decisione che “vietare al figlio di lasciare il paese per evitare che la madre straniera che ha la custodia possa rapire il bambino, impedisce alla madre di esercitare gli obblighi derivanti dalla custodia e viola la liberta’ di movimento che é regolata nella Costituzione Turca come un diritto fondamentale. Per questo motivo, il divieto posto al bambino di lasciare il paese dovrebbe essere rimosso”.

 

Come si può dedurre dalla sopracitata decisione dell’Assemblea delle Camere Civili, secondo la legislazione turca l’essere cittadino straniero non é un ostacolo all’ottenimento della custodia, tuttavia in passato la Suprema Corte aveva preso posizioni differenti rispetto a tale questione, affermando che “la custodia dovrebbe essere affidata al padre per il fatto che, in quanto la madre vive all’estero e nel caso in cui lei abbia la custodia, il bambino che é un cittadino turco non può’ essere allevato secondo la cultura e le tradizioni turche”. Successivamente la Corte ha cambiato la sua posizione, affidando la custodia del bambino alla madre straniera. Con tale mutamento di prospettiva la Suprema Corte indica che il benessere del bambino é più’ importante del fatto che venga allevato in Turchia. Nel caso in cui il benestare del bambino richieda vivere con la madre, il fatto che questa sia straniera non é rilevante. In tal caso, il diritto di visita verra’ regolato considerando che il genitore affidatario e il bambino vivono all’estero. Il genitore non affidatario avra’ diritto di visita durante un periodo determinato dalla corte, che potrebbe coincidere con le vacanze estive od invernali.

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