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LA TUTELA DEL CREDITO IN TURCHIA

Gli avvocati dello Studio Legale Yalçın & Toygar & Tüfekçi specializzati nel recupero crediti transfrontaliero lavorano per offrire il risultato più efficiente ai propri clienti non residenti in Turchia.
Forniamo servizi di recupero crediti sia ad imprese che a privati. Le nostre prestazioni comprendono le azioni preliminari alla procedura di esecuzione legale per la negoziazione e il saldo dei debiti.
I servizi di recupero crediti da noi offerti coprono tutta la Turchia, e sono comprensivi di notifiche, ingiunzioni preliminari, esecuzione delle sentenze e ricorso in Cassazione.

 

PROCEDIMENTO SOMMARIO D’INGIUNZIONE

Oltre al procedimento ordinario, il creditore può ricorrere ad un procedimento sommario d’ingiunzione rivolgendosi all’Ufficio Giudiziario competente (Debt recovery governamental office). Il processo verrà condotto dal giudice sulla base di prove quali fatture, contratti, corrispondenza e libri contabili, che dovranno essere forniti dal creditore.

 

A seguito della presentazione della domanda e sulla base della documentazione fornita, verrà emesso un ordine di pagamento al debitore.
Una volta che tale ordine di pagamento sia stato notificato al debitore, si aprono due possibilità. Nel caso in cui questo non dovesse opporsi, il debito verrà stabilito a favore del creditore, il quale potrà mettere sotto sequestro i conti e i beni della controparte. L’alternativa consiste nella presentazione di una opposizione del debitore contro l’ordine di pagamento, la quale dovrà essere presentata nel termine di 7 giorni a partire dalla notifica.

Se il debitore contesta l’ordine di pagamento, sostenendo l’inesistenza del debito, il creditore sarà costretto ad avviare un procedimento ordinario per far valere il proprio credito.

 

Nel caso in cui la pretesa del creditore si fondi su un titolo di credito, l’ordine di pagamento si baserà sul mero documento e dunque sarà relativo all’importo in questo contenuto. Il debitore non potrà opporre una contestazione generica: sarà suo onere provare che la firma o il timbro sul documento non appartengono a lui. Dunque il convenuto in questo caso può solo contestare le condizioni di validità del documento e non anche la sussistenza del debito stesso.

 

ONERE DELLA PROVA

Come nell’ordinamento italiano, anche in Turchia chi voglia far valere un proprio diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Spetterà dunque al creditore dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, tramite la presentazione di documenti idonei, quali fatture, corrispondenza, libri contabili, mentre il debitore dovrà provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa altrui.

 

SPESE PROCESSUALI

Secondo quanto stabilito dall’art. 326 del c.p.c. turco, le spese processuali sono a carico della parte soccombente. Si prega di notare, inoltre, che nel caso in cui il giudice dovesse ritenere che l’attore (il creditore) abbia iniziato ingiustificatamente e in malafede il procedimento di esecuzione, questi sarà condannato a pagare almeno il 20% dell’importo richiesto al convenuto (cioè debitore) come compensazione. Allo stesso modo, se il tribunale dovesse decidere a favore del ricorrente (cioè il creditore) e rigettare l’opposizione del convenuto, il giudice condannarà quest’ultimo al risarcimento dei danni, per una somma non inferiore al 20% dell’importo richiesto.

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