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Protezione dei diritti di proprietà intellettuale in Turchia

La protezione dei beni immateriali che formano oggetto della proprietà intellettuale riveste fondamentale importanza per la competitività e la professionalità di una impresa, basandosi l’attività di questa sempre più sul suo patrimonio tecnologico e sulle sue attività di ricerca e sviluppo.

 

In Turchia, la protezione della proprietà intellettuale e garantita dalla registrazione presso l’Istituto dei Brevetti Turco (TPE, Turk Patent Enstitusu) e dalla Legge 551/1995 sulla protezione della proprietà intellettuale. Come regola generale dunque, l’utilizzo della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e subordinato alla registrazione presso tale Istituto. Diversi regolamenti in materia sono entrati in vigore ed hanno contribuito alla protezione della proprietà intellettuale ed industriale. Dunque, quello turco può essere considerato un sistema legale che protegge attivamente i diritti di proprietà intellettuale ed industriale.

 

Per quanto riguarda la durata dei diritti d’autore, questa e soggetta a limitazioni. La legge turca sulla protezione dei diritti intellettuali prevede periodi di protezione diversi in base alla tipologia di diritto tutelata. Ciascun diritto d’autore regolato nel Copyright Act scade, come in Italia, 70 anni dopo la morte dell’autore. La protezione del copyright inizia dalla morte dell’autore, anche nel caso in cui tale opera divenga pubblica dopo la sua morte.

 

I diritti patrimoniali connessi alle opere descritte nel Copyright Act possono essere liberamente trasferiti con contratto scritto, tuttavia i diritti morali appartengono esclusivamente al titolare del diritto d’autore stesso e non sono trasferibili ne alienabili. Ad ogni modo, il detentore del copyright può concedere licenze esclusive o non esclusive. Le opere soggette a tali autorizzazioni devono esistere alla data del contratto di licenza, e tutti i diritti soggetti devono essere definiti separatamente nel documento stesso. Come regola generale, i titolari di marchi, brevetti, disegni industriali, possono liberamente concedere una licenza a terzi. L’unica limitazione alla concessione di licenze consiste nel fatto che il titolare del diritto non può concedere ulteriori licenze a soggetti terzi, diversi dal titolare della licenza esclusiva.

La principale Autorità responsabile per l’amministrazione dei diritti di proprietà intellettuale e l’Istituto dei Brevetti Turco (TPE), istituito nel 2003 e responsabile per ogni questione relativa alla registrazione dei diritti di proprietà intellettuale e all’applicazione dei relativi trattati internazionali in Turchia.

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