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IL CONTRATTO DI FRANCHISING IN TURCHIA

IL CONTRATTO DI FRANCHISING IN TURCHIA

Grazie al suo ampio mercato interno e alla sua economia promettente, la Turchia e senza dubbio un paese interessante per quanto riguarda la crescita del franchising internazionale.

 

Il mercato del franchising in Turchia ha generato nel 2014 43 miliardi di dollari e si prevede una sua crescita fino a 50 miliardi di dollari nel 2015.

 

In generale, il contratto di franchising e formato da due parti, giuridicamente ed economicamente indipendenti tra di loro, dove una (il franchisor) inserisce l’altra (il franchisee) nella sua catena distributiva. Da una parte il franchees puo usare i segni distintivi e le strategie di marketing e beneficiare del supporto del franchisor durante lo svolgimento della sua attività commerciale, dall’altra il franchisor riceve commissioni e royalty ed il supporto alla vendita dei suoi prodotti o servizi.

 

Secondo quanto stabilito dalla legge turca, il contratto di franchising e un contratto che contiene al suo interno caratteristiche di altri contratti tipici (vendita, agenzia..). Vista l’assenza di una legislazione specifica riguardante il franchising, si applicano le disposizioni del codice delle obbligazioni turco e del codice commerciale relative alle nominate figure contrattuali. Inoltre, potrebbero essere rilevanti anche le norme e i regolamenti relativi alla tutela della concorrenza e della proprietà intellettuale.

 

Una caratteristica fondamentale dei contratti di franchising e l’uso dei diritti di proprietà intellettuale e il trasferimento di know-how; a causa dell’assenza di una legge specifica in merito, si applicano le norme esistenti in materia di diritti di proprieta intellettuale, licenze, registrazione et similia.

 

Cessazione del contratto:

Sono previste diverse cause di cessazione del contratto di franchising. Innanzitutto, nel caso in cui il contratto sia redatto per un tempo determinato, allo scadere di tale termine seguirà la cessazione dello stesso. Se invece il contratto e a tempo indeterminato, la risoluzione potrà verificarsi nel caso in cui:

– una parte dichiari la risoluzione del contratto, dando un ‘ragionevole preavviso’. Generalmente si ritiene che un periodo di tre mesi sia sufficiente.

– si verifichi una giusta causa. Nel caso in cui una parte ponga fine al contratto senza giusta causa, la parte lesa potrebbe ottenere una indennità per i danni che si siano eventualmente verificati.

 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Camilla Battilocchio: cbattilocchio@yttlaw.com / info@yttlaw.com

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